Il regime forfettario

Il regime forfettario, regolato dalla Legge 190/2014  rappresenta sicuramente una bella opportunità di poter lavorare in proprio nella totale serenità   e senza l'ansia  degli  ormai stra-conosciuti limiti per le collaborazioni occasionali. Presenta infatti una tassazione estremamente vantaggiosa ed è leggero nella sua gestione in quanto esentato dai molti adempimenti che caratterizzano una partita IVA anche in regime semplificato. Insomma per un giovane è una bella porta d'accesso al lavoro autonomo. Attenzione però: prima di buttarsi a capofitto in questa nuova impresa sarebbe utile confrontarsi con un valido consulente per comprendere al meglio non solo i luccichii di questo regime ma anche gli eventuali angoli oscuri che magari, nella specifica attività che si vuole intraprendere, diventano non solo una seccatura di gestione bensì anche un notevole aggravio di costi.

Iniziamo a comprendere i requisiti necessari per poter aderire al regime forfettario:

A) Non superare l'importo di € 85.000,00 di fatturato annuo. Se si apre la partita IVA in corso d' anno il fatturato limite deve essere ragguagliato al periodo stesso. Ad esempio: Se si apre la partita IVA al 01/07/2024 il fatturato da non superare sarà pari ad € 42.500,00, ossia la metà (6 mesi);

B) Non superare  l'importo di € 20.000,00 per spese retribuzione di lavoro dipendente, accessorio, compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suo familiari.

Fatta questa verifica si potrebbe pensare che tutto sia stato risolto e dunque si possa tranquillamente pensare di aprire una partita IVA in regime forfettario, ma attenzione...sono necessarie ancora delle ulteriori verifiche e/o approfondimenti  affinchè si possa scongiurare la non compatibilità con il regime. E' questo secondo livello che necessità la consulenza di un professionista per non rischiare di fare qualche errore. 

Non possono infatti beneficiare del regime forfettario:

1) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

2) i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli  Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo realizzato;

3) i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricato o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili  o di mezzi di trasporto nuovi;

4) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali, associazioni professionali o che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata od associazioni in partecipazione, le quali esercitino attività economiche direttamente od indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;

5) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro od erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente od indirettamente riconducibili al datore di lavoro, fatta eccezione per i periodi di pratica obbligatoria;

6) coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro autonomo, dipendente e/o assimilati i importo superiore ad € 30.000,00.

Come si vede i punti da considerare non sono pochi nonchè ognuno di essi deve essere attentamente analizzato dal proprio professionista di fiducia in quanto non di così immediata evidenza. Ad esempio, relativamente al punto 1) la vendita di beni usati dovrebbe naturalmente rientrare nel regime del margine. Ciò non toglie che il contribuente possa scegliere, in sede dichiarativa,  di applicare il regime IVA forfettario (e quindi il regime IVA "normale") come da più Circolari dell'Agenzia delle Entrate espresso.

Passando agli aspetti più operativi il regime forfettario non è soggetto all'IRPEF ma ad una imposta sostitutiva pari al 15% od al 5% (regime forfettario start up).

La tassazione del regime forfettario

Se infatti l'aliquota del 15% e l'aliquota "ordinaria" per le partite IVA in regime forfettario l'aliquota del 5% è un'ulteriore vantaggio per le nuove attività produttive. Anche in questo caso tale opzione deve rigorosamente rispettare determinati requisiti (art.65 della Legge 190/2014):

- Non aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;

- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fine dell'esercizio di arti o professioni.

Analizziamo questi aspetti più nel dettaglio!

MANCATO ESERCIZIO DI ATTIVITA' NEI TRE ANNI PRECEDENTI

Tale condizione è rilevabile dalla lettera del comma 65, lettera a) Legge 190/2014 e si riferisce a qualsiasi attività di impresa, lavoro autonomo od impresa familiare. In tale casistica rientra anche l'attività svolta in qualità di socio di società di persone o di capitali se vi è stato l'effettivo esercizio dell'attività di impresa. Occorre quindi valutare il ruolo della persona  all'interno della società o dell'impresa familiare in quanto il non esercizio dell'attività, se verificate tutte le altre condizioni, non permettono il regime star up ma è permesso il regime forfettario classico con le imposte al 5%.

Inoltre se nel triennio precedente si sono fatte collaborazioni occasionali con ritenuta al 20% (nel rispetto del massimale annuo lordo di € 5.000,00)  non c'è da preoccuparsi perché anche in tal caso l'adesione al regime start up è possibile.

 

LA NOVITA'

L'agenzia delle entrate ha più volte ribadito che la prosecuzione dell'attività "deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale, effettuando un'attenta valutazione per ogni casistica". Quindi se un dipendente di una impresa intraprende la stessa attività, con gli stessi mezzi e con gli stessi clienti è evidente che si possa parlare di "mera prosecuzione". Se invece il dipendente intraprende un'attività con propri clienti, propria organizzazione e propri mezzi in tal caso si potrà applicare il regime agevolato delle start up.

 

Come si evince quindi la valutazione e tutt'altro che semplice ed intuitiva in quanto ogni casistica richiede un'analisi approfondita del contesto passato e presente. Solo un consulente specializzato è quindi in grado di potervi consigliare nel migliore dei modi per  non  farvi incappare in spiacevoli soprese con il fisco.

 

 

 

 

 

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